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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.
2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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