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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 7
Sospensione e revoca dell'incarico
1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini(1), sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.
2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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