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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2023, n. 19

Art. 7

( modificato comma 1 da art. 18 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Sospensione e revoca dell'incarico
1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini (1), sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.  In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.
2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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