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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 15
Programmazione socio-assistenziale
1. Nell'ambito del piano socio-assistenziale di cui all'art. 38 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 recante norme sul riordino e la programmazione delle funzioni di assistenza sociale, la Regione promuove il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno delle decisioni procreative, delle gravidanze e delle maternità in situazioni di difficoltà sociale, degli impegni educativi e di cura dell'infanzia individuando uno specifico progetto obiettivo "famiglia-procreazione-infanzia" coordinato e integrato con il Piano sanitario.
2. I piani socio-assistenziali locali di cui all'art. 39 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, nonché i programmi attuativi dei Comuni singoli o associati, definiscono, per la realizzazione di quanto previsto nel precedente comma, un analogo progetto-obiettivo che faccia anche riferimento ai servizi socio-educativi per l'infanzia e allo sviluppo di risorse e interventi promozionali a supporto degli impegni dei genitori e dei parenti.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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