Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 16
Finalità degli interventi socio-assistenziali
1. In relazione agli obiettivi del piano socio-assistenziale, di cui all'art. 38 della L.R 12 gennaio 1985, n. 2, le Unità sanitarie locali predispongono ed attivano, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, un sistema articolato di prestazioni socio-assistenziali che assicuri il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita; favorisca il benessere psico-fisico del bambino nel proprio ambiente familiare; sia in grado di affrontare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle decisioni procreative, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 Sito esterno.
2. Le prestazioni socio-assistenziali devono tendere anche alla promozione dell'autonomia delle persone, al sostegno delle competenze di cura ed educazione dei figli e alla promozione della corresponsabilità dei genitori.
3. Le prestazioni di cui al primo comma sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche con l'apporto dei soggetti non istituzionali di cui al Titolo III della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e con le modalità previste nel medesimo titolo.
4. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, le Unità sanitarie locali garantiscono la massima tempestività degli interventi onde evitare pregiudizio alla prosecuzione della gravidanza, alla maternità e alla cura dei figli, promuovono l'attivazione e il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private, di volontariato e di mutuo aiuto impegnate per la tutela sociale della maternità e dell'infanzia, nel rispetto, in ogni caso, della dignità della persona e del diritto alla riservatezza di cui all'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

Espandi Indice