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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 17
Tipologia degli interventi socio-assistenziali
1. Con riferimento alle finalità ed alle modalità indicate nel precedente articolo 16, gli interventi socio- assistenziali posti in essere dalle Unità sanitarie locali consistono, fra l'altro: nell'assistenza economica, nei prestiti sull'onore, nell'assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico, nell'assistenza di tipo socio- educativo, anche domiciliare, nella disponibilità di strutture residenziali per gestanti, donne sole o con figli, in soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie.
2. L'assistenza economica consiste nella erogazione di contributi in denaro, continuativi o una tantum, in favore di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone sole o con figli e di famiglie con bambini, in situazioni di non autonomia economica temporanea,comprensive anche di eventuali oneri per l'accesso ai servizi socio- educativi per la prima infanzia.
3. I prestiti sull'onore consistono nella concessione, attraverso apposite convenzioni con istituti di credito, di prestiti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati. L'onere degli interessi è a carico del soggetto erogatore; il credito può essere concesso in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie a favore dei soggetti di cui al precedente secondo comma, ed in luogo delle erogazioni ivi previste.
4. L'assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico consiste nell'attività di aiuto in favore di famiglie con bambini, donne gestanti o madri che, per motivi sanitari, di pesante carico familiare o per problemi di tipo educativo, hanno difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.
5. L'assistenza socio-educativa consiste nell'attivazione di piani di intervento in grado di promuovere l'acquisizione e il miglioramento delle capacità educative di genitori che al riguardo presentano gravi difficoltà.
6. Le strutture residenziali sono finalizzate anche all'accoglienza temporanea di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di donne sole o con figli per le quali si sia resa incompatibile la permanenza nel proprio nucleo di convivenza anche a causa di maltrattamenti e violenza.
7. Le soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie consistono nel ricorso a cittadini e a famiglie disponibili all'accoglienza temporanea o a forme diversificate di supporto in favore di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di donne sole o con figli con problemi di autonomia personale nonché di famiglie con problemi di emarginazione sociale.
8. La Regione concorre alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo con i fondi di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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