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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 21
Attività dei consultori familiari
1. In attuazione delle finalità stabilite nelle Leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 nonché delle previsioni del Piano sanitario regionale e nell'ambito dell'organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali di cui alle Leggi regionali 3 gennaio 1980, n. 1 e 12 gennaio 1985, n. 2, in base a direttive della Giunta regionale, le attività principali dei consultori familiari riguardano:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale in materia di tutela sociale della maternità, sulle modalità necessarie per il loro rispetto;
b) l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali, pubblici e di soggetti non istituzionali, operanti sul territorio, sulle prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;
c) l'attività di informazione e consulenza sui temi della sessualità;
d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la procreazione responsabile, la consulenza e la somministrazione di contraccettivi, l'informazione e la consulenza sulla regolazione e il controllo della fertilità;
e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la tutela della gravidanza e della maternità e l'assistenza domiciliare al puerperio;
f) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza, secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 Sito esterno;
g) gli interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà e alla menopausa;
h) gli interventi sanitari di specialistica ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori femminili;
i) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia per difficoltà relazionali, per problemi di separazione e divorzio anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia;
l) l'assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l'assistenza alla donna per problemi di violenza sessuale;
m) l'assistenza psicologica e sociale nei confronti dei minorenni che intendono contrarre matrimonio, prestando, se richiesta, collaborazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 84 C.C;
n) l'attività di informazione, di educazione alla salute e di promozione sociale sulle tematiche sopra indicate con particolare riferimento alla procreazione responsabile, alle problematiche familiari e dei genitori.
2. In riferimento all'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e all'art. 18 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 i Comuni singoli o associati prevedono modalità di informazione e di consultazione in ordine alle attività dei consultori familiari con gli utenti, i cittadini, organizzazioni, associazioni, movimenti presenti sul territorio e impegnati sulle tematiche di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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