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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 22
Servizi consultoriali di soggetti non istituzionali
1. I consultori familiari istituiti da parte di soggetti non istituzionali di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 con finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, svolgono una funzione pubblicamente rilevante secondo le finalità di cui alla Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno.
2. Ferma restando la libertà e l'autonomia dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio consultoriale, i soggetti di cui al precedente comma i quali intendano istituire un consultorio familiare ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno devono essere espressamente autorizzati, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
3. I requisiti a cui il rilascio della autorizzazione è subordinata sono:
- l'assicurazione dello svolgimento delle attività previste della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno secondo le sue finalità;
- l'assenza di scopo di lucro ai sensi della lett. b), dell'art. 2 della predetta Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno;
- l'impiego di personale qualificato professionalmente secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno;
- la disponibilità di locali e attrezzature aventi caratteristiche tecniche e sanitarie sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività del consultorio, con riguardo anche all'esigenza di riservatezza degli utenti. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione deve documentare:
- la natura giuridica del richiedente;
- il tipo di prestazioni che si intendono erogare;
- le generalità ed i titoli professionali degli operatori impiegati;
- il nominativo del responsabile tecnico;
- la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- la descrizione e la destinazione dei locali e delle attrezzature. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, previa diffida, per il venir meno dei requisiti sulla cui base essa è stata rilasciata. Ai fini della vigilanza sull'attività del consultorio e della verifica della permanenza dei requisiti sulla cui base l'autorizzazione è stata rilasciata i soggetti autorizzati trasmettono, entro il 30 aprile, ai Comuni territorialmente competenti una relazione descrittiva delle attività svolte e comunicano alla stessa Amministrazione, senza ritardo, le eventuali modificazioni intervenute nella organizzazione della struttura.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione, la sospensione, la revoca della stessa nonché le funzioni di vigilanza sui servizi consultoriali indicati nel presente articolo sono delegate ai Comuni. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, si avvale dei servizi dell'Unità sanitaria locale, dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza.
5. In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentito il Comune competente, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
6. La revoca delle funzioni delegate nei confronti di tutti o di uno solo dei delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 recante "Norme sul riordino istituzionale".

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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