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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 3

(abrogata lett. d) del comma 1 da art. 38 L.R. 10 gennaio

2000 n. 1)

Interventi
1. Gli interventi (1)previsti dalla presente legge riguardano:
a) il potenziamento e la qualificazione delle attività di informazione in ordine alla sessualità ed alla procreazione responsabile, e delle attività di consulenza in ordine alle stesse nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone;
b) l'informazione sui diritti spettanti in base alle leggi e alle normative vigenti in materia di tutela della maternità e della lavoratrice madre, di parità uomo-donna;
c) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla gravidanza ed alla maternità nonché lo sviluppo degli interventi finalizzati alla cura della sterilità;
d) abrogato
e) le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna nonché volte a promuovere maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura ed educazione dei figli;
f) le attività di informazione, consulenza e sostegno alle vittime di violenza sessuale e assistenza in favore dei minori che abbiano subito maltrattamenti;
g) la qualificazione degli interventi di informazione, consulenza e sostegno a coppie e a famiglie che hanno problemi relazionali;
h) il potenziamento degli interventi informativi, sociali e assistenziali a sostegno delle volontà procreative e a supporto degli impegni dei genitori anche a favore della popolazione detenuta;
i) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli interventi concernenti la famiglia, la maternità e l'infanzia;
l) la rilevazione di dati, lo studio, e la ricerca inerenti le materie della presente legge.
2. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione dei servizi pubblici e di soggetti non istituzionali operanti sul territorio, predispone opuscoli, da distribuire gratuitamente attraverso i consultori familiari, i servizi sanitari, sociali, educativi, socio-assistenziali pubblici e privati e solidaristici, contenenti le informazioni sugli interventi pubblici e privati previsti nel precedente comma con particolare riferimento alle prestazioni erogate e alle modalità di accesso.
3. La Regione promuove inoltre una conferenza periodica sulle famiglie finalizzata all'informazione sulle politiche attuate in materia, al confronto culturale, politico e istituzionale sulla tematica familiare.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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