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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 4
Sessualità e procreazione responsabile
1. Con riferimento agli obiettivi e agli strumenti del Piano sanitario regionale, la Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alla informazione sui temi della sessualità, al sostegno della responsabilità procreativa e ne verifica l'attuazione.
2. Le Unità sanitarie locali, tramite i consultori familiari, assicurano fra l'altro:
a) la realizzazione di programmi informativi riguardanti la procreazione responsabile rivolti a gruppi omogenei di popolazione;
b) il potenziamento qualitativo e quantitativo della consulenza contraccettiva che preveda massima personalizzazione dell'intervento, approccio di tipo multidisciplinare, informazioni scientifiche e assistenza sulle diverse metodologie, comprese quelle non sanitarie.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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