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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 6
Tutela della procreazione
1. La Regione, al fine di prevenire e rimuovere le cause che impediscono la realizzazione delle decisioni procreative, promuove e incentiva, con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla prevenzione dell'abortività spontanea e alla cura della sterilità.
2. Anche con riferimento ai programmi di ricerca sanitaria finalizzata di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 12, la Regione promuove rilevazioni, studi e ricerche concernenti:
a) le cause dell'abortività spontanea, la loro articolazione e il loro rapporto con condizioni ambientali, luoghi di lavoro o stili di vita;
b) la dimensione quantitativa e l'approfondimento delle conoscenze riguardanti la sterilità individuale o di coppia;
c) gli aspetti clinico-assistenziali, socio-culturali, psicologico-relazionali e etico-giuridici della fecondazione artificiale.
3. La Regione, inoltre, promuove la qualificazione degli interventi sanitari riguardanti le gravidanze a rischio di abortività, lo sviluppo degli interventi finalizzati alla diagnosi ed alla cura della sterilità ed a dare risposta all'infertilità. A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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