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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 5
Disposizioni per le strutture esistenti
1. Le strutture di cui all'art. 2 già esistenti debbono essere adeguate alle disposizioni della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, mediante l'attuazione di misure tecniche che consentano di operare una bonifica dal rumore sia all'interno che all'esterno delle strutture stesse. In esse inoltre deve essere contenuta l'intensità del rumore alla fonte. Il mancato adeguamento alle presenti disposizioni comporterà la sospensione della licenza d'esercizio.
2. Le concessioni ed autorizzazioni, di qualunque tipo, richieste per il mutamento della destinazione delle strutture da un uso ad un altro sono rilasciate previa verifica della conformità alla disposizione del comma 1.

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