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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Titolo I
NORME SULLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO,ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO
Art. 2
Programmazione delle strutture
1. I piani infraregionali di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, concernente disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale, devono individuare le strutture esistenti aventi rilevanza sovracomunale destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, nonché fornire indicazioni anche di carattere localizzativo per i nuovi impianti.
2. I Comuni, nel piano regolatore o mediante variante, individuano gli spazi da destinare allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, con particolare riferimento a quelli a forte concorso di pubblico. Si considerano in ogni caso tali le strutture individuate ai sensi del comma 1.
3. Le zone relative, da classificare come zone omogenee D ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, concernente la tutela e l'uso del territorio, sono scelte tenuto conto delle caratteristiche ambientali, dei livelli di accessibilità e della dotazione dei servizi pubblici urbani.
4. Gli standards urbanistici devono essere stabiliti in misura pari al doppio di quelli indicati al quarto comma dell'art. 46 della L.R. n. 47 del 1978 come sostituito dall'art. 39 della L.R. 29 marzo 1980, n. 23, per gli insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, con possibilità di una diversa distribuzione interna.
5. Specifiche zonizzazioni possono individuare sottozone relative allo sport-spettacolo, parchi di divertimento, teatri, auditori, arene, discoteche, sale da ballo e similari, assegnando livelli diversi di dotazione di standards, ma comunque mai inferiori a quelli indicati al comma 4.
6. I piani regolatori comunali individuano altresì le aree per le manifestazioni all'aperto, dettandone gli standards d'uso in funzione della localizzazione.
7. Particolari limitazioni possono essere dettate per le infrastrutture ricadenti nelle zone omogenee A o in siti di particolare valore ambientale ovvero gravate da specifiche norme di tutela.
8. I Comuni possono, infine, individuare i perimetri delle zone del silenzio ove per le particolari caratteristiche dei luoghi e delle funzioni nei medesimi esercitate non sono ammesse attività rumorose.
9. Sono comunque incluse in detti perimetri le aree ospedaliere, le aree scolastiche e le zone cimiteriali.
Art. 3
Pianificazione attuativa
1. Le previsioni dei piani regolatori comunali relative alle strutture di cui all'art. 2 devono essere attuate a mezzo di piano particolareggiato formato ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 47 del 1978, modificata e integrata.
2. Il piano particolareggiato dovrà in particolare indicare le aree destinate a standards, le aree di protezione, i sistemi di accessibilità, le prestazioni in termini di sicurezza e di tutela dagli inquinamenti acustici.
3. In attesa dell'adeguamento dei piani regolatori comunali alle presenti norme, le strutture di cui all'art. 2 già previste dai piani regolatori vigenti possono essere attuate solo previo piano particolareggiato da sottoporre alla Regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, concernente disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, che li approva nel rispetto delle norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'art. 2 della presente legge.
Art. 4
Concessione, usabilità e prescrizioni igienico sanitarie
1. La concessione edilizia relativa alle strutture, di cui al presente Titolo, stabilisce specifiche prescrizioni, formanti parti integranti di essa, relative ai livelli di sicurezza, protezione ambientale, acustica ed ai livelli di accessibilità e mobilità. Qualora la complessità delle misure da attuare lo richieda, il Comune può richiedere la stipulazione di apposita convenzione.
2. Il rispetto delle prescrizioni previste al comma 1 è altresì condizione per il rilascio del certificato di usabilità.
3. In particolare, le strutture di cui all'art. 2 dovranno possedere requisiti tali da non procurare danno uditivo agli utenti ed inquinamento acustico esterno. Dovrà essere, altresì, contenuta l'intensità dell'emissione sonora alla fonte specie per le strutture di cui al comma 5 dell'art. 2.
4. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà in apposita direttiva i criteri applicativi della presente legge e in particolare quelli relativi alla difesa dall'inquinamento acustico a cui i Comuni dovranno attenersi nell'adeguare i rispettivi regolamenti comunali d'igiene, con facoltà, per le autorità sanitarie locali, di adattare tali criteri a determinate situazioni oggettive.
Art. 5
Disposizioni per le strutture esistenti
1. Le strutture di cui all'art. 2 già esistenti debbono essere adeguate alle disposizioni della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, mediante l'attuazione di misure tecniche che consentano di operare una bonifica dal rumore sia all'interno che all'esterno delle strutture stesse. In esse inoltre deve essere contenuta l'intensità del rumore alla fonte. Il mancato adeguamento alle presenti disposizioni comporterà la sospensione della licenza d'esercizio.
2. Le concessioni ed autorizzazioni, di qualunque tipo, richieste per il mutamento della destinazione delle strutture da un uso ad un altro sono rilasciate previa verifica della conformità alla disposizione del comma 1.

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