Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 17/06/1991 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15
INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:
a) interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari e strumentazioni specifiche:
1) il 20% alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;
2) un ulteriore 70% sulla base di attestati di avanzamento delle iniziative approvate, accertati da tecnici incaricati dalla Giunta regionale;
3) il rimanente 10% alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma, previa presentazione degli atti di contabilità finale e delle relative delibere di approvazione ed accertamento effettuato da tecnici incaricati dalla Giunta regionale;
b) mappature del comprensorio, realizzazione archivio dati, ricerca e sperimentazione e iniziative di divulgazione:
1) il 50% al momento dell'approvazione del progetto relativo;
2) il restante 50% ad ultimazione delle iniziative previste, previa verifica effettuata dai tecnici incaricati dalla Giunta.
2. La verifica della corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida viene effettuata, da parte dei tecnici regionali incaricati, sulla base di appositi registri in cui le Amministrazioni comunali interessate riportano i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi.
3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta si dimostri, al momento della verifica finale, di importo inferiore a quella preventivata, il contributo regionale sarà ridotto in proporzione.