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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Coordinato30/05/2016
3. Testo Coordinato26/07/2011
4. Testo Coordinato15/11/2001
5. Testo Coordinato21/05/1999
6. Testo Originale22/07/1991

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/12/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo III
Provvedimenti autorizzativi
Art. 11

(modificato comma 1 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.
2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.
3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.
4. L'autorizzazione determina:
a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
d) la data di scadenza;
e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.
Art. 12

(già sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 23 novembre 1992 n. 4, poi sostituito comma 3 da art. 3 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45; poi modificato comma 3 da art. 146 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; poi modificato comma 3 da art. 27 L.R. 14 aprile 2004 n. 7; poi modificato comma 4 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, poi aggiunto comma 3 bis da art. 3 L.R. 30 luglio 2019 n. 13, infine modificato comma 3 da art. 10 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Convenzione
1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma comisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive. La Regione, al fine di incentivare gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica delle aree interessate da attività estrattiva, può destinare le somme introitate nell'ambito della propria quota per la concessione di contributi ai Comuni. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, con particolare riferimento ai territori interessati da attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della presente legge e quindi prive di un piano di sistemazione finale, individuando anche la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.
3 bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l'aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all'articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell'ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.
4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Comune provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
Art. 13
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è corredata da:
a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
e) piano di coltivazione della cava;
f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
g) proposte di convenzione;
h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
i) programma economico-finanziario;
l) documentazione fotografica;
m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno;
n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.
2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.
Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.
Art. 15

(modificato comma 2 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Durata dell'autorizzazione
1. La durata dell'autorizzazione e della relative convenzione non può essere superiore a cinque anni nè, di norma, inferiore a tre anni.
2. È ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Comune, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.
3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.
Art. 16

(modificati commi 1 e 2 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Decadenza
1. Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;
b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.
2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Comune diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
4. Qualora l'esercenti non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.
Art. 17

(modificato comma 2 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Diffida
1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:
a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;
b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.
2. Con separato provvedimento il Comune commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.
Art. 18

(modificati commi 2 e 3 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Revoca e sospensione
1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Comune, sentita la Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Comune dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
Art. 19

(modificati commi 1, 2 e 4 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Concessione
1. Ove ne ricorrano le condizioni la Regione dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Comune trasmette tutti gli atti relativi alla Regione ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.
3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
4. La Regione delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.
6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato R.D. n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.
7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12.
Art. 19 bis
Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse
1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche tiene prioritariamente conto delle previsioni della pianificazione in materia di attività estrattiva.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati. Sulla base di una preliminare progettazione dell'invaso da parte della Regione, sono adeguati gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva ricomprendendovi i quantitativi da estrarre in esecuzione dell'accordo. L'autorizzazione convenzionata di cui all'articolo 11 definisce le opere di sistemazione finale dell'attività estrattiva in conformità a quanto previsto nella preliminare progettazione e prevede la cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale. La programmazione di settore prevede gli interventi necessari al completamento dell'opera.
3. I quantitativi da estrarre ai sensi del comma 2 sono computati nell'ambito dei fabbisogni del Piano infraregionale delle attività estrattive con priorità rispetto alle esigenze estrattive non funzionali alla realizzazione di opere pubbliche. In tal caso può essere ridefinita la validità temporale del vigente piano.
4. Gli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma possono prevedere che lo stesso comporti variante agli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattiva.
5. Le disposizioni del presente articolo possono trovare applicazione anche per i procedimenti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 non ancora conclusi.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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