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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, intende qualificare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:
a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore e dell'utente;
c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
e) il coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di armonizzare l'applicazione di tali servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

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