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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 350.000.000 per l'esercizio 1992, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del Programma 03 - Commercio o Mercati - Settore 04 - Sezione 3ª del Bilancio pluriennale 1992- 1994 e con l'istituzione di appositi capitoli di spesa, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo del fondo globale di cui al Capitolo 86350 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'Elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1992.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1992, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. A partire dal 1993 la spesa annua relativa agli interventi di cui alla presente legge sarà autorizzata dalla legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale, secondo le esigenze e fatte salve le disponibilità di bilancio.

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