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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 4
Attività di vigilanza e controlli
1. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 si perseguono in particolare attraverso:
a) il potenziamento delle attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio, nonché di tutela igienica degli alimenti e bevande, previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute;
b) la previsione, nei piani di lavoro delle Unità sanitarie locali, di attività programmate di controllo, che tengano in adeguato conto degli obiettivi di tutela della salute dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela igienica degli alimenti e bevande e alle materie oggetto dei provvedimenti di recepimento della Direttiva del Consiglio CEE n. 89/ 397 CEE del 13 giugno 1989.
2. Sulla base delle modalità stabilite dall'art. 18 della LR 4 maggio 1982, n. 19, concernente norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, si provvede ad adeguate forme di informazione della popolazione in ordine alle attività di cui al comma 1.

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