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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 5
Richiesta di analisi
1. Il Consiglio regionale stabilisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di procedure e principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, le modalità con le quali i servizi delle Unità sanitarie locali abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche eseguono analisi richieste dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 3 o da altri soggetti.

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