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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 6
Informazione dei consumatori
1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge.
2. In particolare la Regione si adopera perché i Comuni, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 3, istituiscano uffici di informazione per i consumatori e gli utenti.
3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.

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