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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992

Art. 7
Educazione ai consumi
1. Per le attività di educazione ed informazione del consumatore ed utente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 la Regione si avvale delle proprie strutture, sentite le associazioni di cui all'art. 3.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare e l'attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente. La Regione cura, altresì, la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività.
3. La Regione, in collaborazione con le Università ed Istituti specializzati, promuove corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.
4. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del piano di attività di cui all'art. 8.

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