LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 45
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 10 dicembre 1992
Art. 8
Piano di attività
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le associazioni di cui all'art. 3, approva il piano di attività triennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definiti i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.