LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17
SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 agosto 2020 n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 6
Abrogazioni
1.
Al comma 3 dell'
art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:
"- Azienda regionale delle foreste: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".