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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 28
Comunicazione dell'autorità comunitaria
1. Ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), le proposte di atti amministrativi e legislativi concernenti nuovi regimi di aiuto debbono essere comunicate alla Commissione CEE, per il tramite del Ministro degli Affari Esteri, con le modalità del medesimo disposte.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a comunicare le proposte di deliberazione di cui al comma 1 adottate dalla Giunta regionale. Per gli atti di iniziativa consiliare il Consiglio regionale provvede a comunicare la proposta contenuta nel testo licenziato dalla competente Commissione consiliare.
3. Qualora la proposta subisca nell'iter deliberativo modificazioni sostanziali rispetto al testo originariamente comunicato alla Commissione CEE, la comunicazione deve essere rinnovata con le stesse procedure a cura del Presidente della Giunta regionale.
4. L'efficacia delle misure di aiuto è subordinata alla decisione favorevole della Commissione CEE Della stessa è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Nelle proposte di atti amministrativi o legislativi relativi alle materie di cui al presente articolo è inserita una disposizione finale del seguente tenore: "Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione favorevole della Commissione CEE".

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