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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 31
Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale:
a) definisce le modalità in ordine alla divulgazione degli atti di cui al comma 3 dell'art. 3;
b) approva il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 8 concernente la disciplina delle esclusioni e dei limiti all'accesso;
c) stabilisce i casi in cui all'esercizio di attività privata si applica la disciplina dell'art. 23.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) definisce le modalità di cui alla lettera e), del comma 1 dell'art. 3 concernenti l'identificabilità dei dipendenti regionali;
b) definisce le modalità organizzative di cui al comma 6 dell'art. 9 per l'esercizio dei diritto di accesso;
c) adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui all'art. 26 concernente l'acquisizione d'ufficio dei documenti.

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