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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 16 maggio 1996 n. 12

LR 23 dicembre 2002 n. 38

Art. 3
Condizioni per la concessione dei contributi
1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata alla condizione che l'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna":
a) si doti di uno statuto e di un regolamento interno i cui contenuti siano conformi alle finalità previste dall'art.1;
b) dimostri che fra gli associati siano inclusi i seguenti soggetti:
1) produttori singoli ed associati, comprese, fra questi ultimi, le associazioni di produttori vitivinicoli, riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che commercializzano il prodotto dei loro associati, nonché altri operatori che producono e/o commercializzano i prodotti imbottigliati di cui all'art. 1;
2) consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, nonché enti di diritto pubblico ed organismi di diritto privato;
c) preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da rappresentanti dei soggetti di cui al punto 1 della lettera b).

Note del Redattore:

Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.

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