Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 27/07/2018 | ||
3. | 18/07/2017 | ||
4. | 30/05/2016 | ||
5. | 27/12/2011 | ||
6. | 06/03/2007 | ||
7. | 18/02/2005 | ||
8. | 18/02/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/10/2008
LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Art. 23
(abrogato da art. 16 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Disposizioni in materia di programmazione
abrogato
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.