Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/06/2022 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 26/11/2020 | ||
4. | 01/08/2019 | ||
5. | 03/06/2019 | ||
6. | 27/12/2018 | ||
7. | 16/03/2018 | ||
8. | 18/07/2017 | ||
9. | 30/07/2015 | ||
10. | 17/07/2014 | ||
11. | 27/06/2014 | ||
12. | 24/10/2013 | ||
13. | 12/02/2010 | ||
14. | 30/11/2009 | ||
15. | 21/12/2007 | ||
16. | 26/07/2007 | ||
17. | 22/12/2005 | ||
18. | 28/12/2004 | ||
19. | 28/07/2004 | ||
20. | 25/05/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/10/2008
LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Art. 3
(aggiunto comma 2 da art. 3 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali
1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna sono determinati secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge e, relativamente alle province di Bologna e di Forlì-Cesena, dai successivi articoli 18 e 19.
2. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali di cui al comma 1 possono essere modificati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale ed acquisito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.