Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2015 | ||
2. | 29/10/2008 | ||
3. | 29/10/2008 | ||
4. | 28/12/2004 | ||
5. | 21/10/2003 | ||
6. | 13/03/2003 | ||
7. | 27/04/2001 | ||
8. | 16/05/1994 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016
LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Procedura di finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al finanziamento delle Aziende sanitarie. Il finanziamento alle Aziende Unità sanitarie locali è effettuato sulla base di una quota capitaria corretta in relazione agli elementi indicati al comma 34 dell'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662 .
2.
Il costo delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Emilia-Romagna è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino.
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)