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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 21

NORME PER LA FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMUNALI DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI (PRO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 3, DELLA LEGGE 142/90 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 3
Struttura regionale per il coordinamento degli orari
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, individua, nell'ambito dell'area competente in materia di affari istituzionali, la struttura dotata delle necessarie conoscenze di carattere intersettoriale per lo svolgimento dei seguenti compiti in ordine al coordinamento degli orari:
a) raccolta dati sui sistemi di armonizzazione degli orari, nonché monitoraggio periodico sull'efficienza delle soluzioni adottate;
b) collegamento con gli Assessorati interessati e con la Commissione regionale per le pari opportunità;
c) analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
d) promozione di studi e di ricerche tendenti a diffondere una cultura coerente con le finalità di cui alla presente legge.

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