Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 03/08/2022 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 20/05/2021 | ||
4. | 01/08/2019 | ||
5. | 22/10/2018 | ||
6. | 27/07/2018 | ||
7. | 27/12/2017 | ||
8. | 01/08/2017 | ||
9. | 23/12/2016 | ||
10. | 21/10/2015 | ||
11. | 18/07/2014 | ||
12. | 25/07/2013 | ||
13. | 13/12/2011 | ||
14. | 23/12/2010 | ||
15. | 19/12/2008 | ||
16. | 30/06/2008 | ||
17. | 21/12/2007 | ||
18. | 28/07/2006 | ||
19. | 27/07/2005 | ||
20. | 28/07/2004 | ||
21. | 01/02/2002 | ||
22. | 06/10/1998 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/10/2008
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Titolo VIII
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Art. 44
Finanziamento e gestione dei servizi socio-assistenziali
1. L'Azienda può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti locali con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione, all'interno della propria contabilità economica.
Art. 45
(abrogato art. 45 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Gestione dei servizi socio-assistenziali
abrogato.
Art. 46
Rilevazione della gestione per conto
1. Le Aziende che gestiscono attività o servizi socio-assistenziali e/o delegati sono tenute a:
a) allegare al bilancio economico preventivo distinti conti economici per ogni servizio gestito;
b) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;
c) conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;
d) illustrare nella nota integrativa i valori economici ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.
2. Il regolamento dei contabilità dell'Azienda dovrà determinare le modalità per la ripartizione dei costi comuni a più servizi, nel rispetto delle direttive emanate dalla Commissione, di cui all'articolo 21.
Art. 47
(abrogato da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Fondo socio-assistenziale
abrogato.
Note del Redattore:
Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione
dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, il presente articolo risulta abrogato a decorrere dall'approvazione della DGR n. 293 del 13 marzo 2009.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 L.R. 7 novembre 2012, n. 13, il presente articolo è abrogato a decorrere dall'avvenuta estensione a tutti gli enti del territorio regionale del sistema previsto dalla legge stessa.