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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 1
Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali si articola in:
1) indennità di carica e indennità di funzione;
2) indennità di presenza;
3) indennità di missione;
4) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

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