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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 11
Indennità di fine mandato
1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.
2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere regionale.

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