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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 21
Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio
1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'art. 20 comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 3. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio.

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