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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 3
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2, al netto delle ritenute fiscali, é disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, punto 4).
2. I Consiglieri che, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D. lgs. 2 febbraio 1993 n. 29 Sito esterno, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

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