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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 5
Indennità di funzione
1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e al Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
d) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, isti- tuite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
4. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il Consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga.

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