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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 7
Maggiorazioni e trattenute sulla indennità di presenza
1. Per i Consiglieri che non risiedono nel Comune di Bologna, la parte dell'indennità di presenza commisurata a giornate di presenza di cui all'art. 6 comma 3 è maggiorata di un importo pari ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super, per ogni chilometro percorso dal Consigliere per recarsi alle sedute e rientrare nel luogo di residenza. Quando la distanza del luogo di residenza sia superiore a 120 chilometri, l'importo è corrisposto con riferimento ad un percorso di 240 chilometri. Quale distanza chilometrica si assume la lunghezza del più breve tra i percorsi su strade statali e provinciali che collegano il capoluogo del comune di residenza del Consigliere a Bologna.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 viene corrisposta al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, al Vice - presidente ed ai componenti della Giunta ed ai Vice - presidenti del Consiglio solo nel caso in cui non abbiano a disposizione permanente una autovettura di servizio o una autovettura a guida libera di proprietà dell'Amministrazione regionale.
3. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 dell'art. 6 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, la maggiorazione di cui al comma 1 compete a tutti i Consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurata alla distanza fra questo comune e quello di residenza di ogni Consigliere.
4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al comma 1 dell'art. 6 è operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma dell'art. 6 comma 3.
5. La trattenuta di cui al comma 4 non è operata quando il Consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, di una Commissione consiliare di cui il Consigliere sia componente.
6. Al Consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1 dell'art. 6, non è corrisposta la quota mensile forfettaria di cui al comma 4 del medesimo art. 6.

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