Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 8
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta.
2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al dirigente di qualifica più elevata della Regione Emilia- Romagna. Per le missioni all estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.

Espandi Indice