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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 9
Rimborso spese effettivamente sostenute
1. Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.
2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.
3. La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il Consigliere non acquista per quella missione il titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 8.
4. Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super. L'indennità spetta anche se il Consigliere non acquista per quella missione titolo all'indennità di trasferta di cui all'art. 8.

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