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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato22/01/1998
2. Testo Originale27/04/1995

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/01/1998

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ISTITUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DEI CENTRI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 NOVEMBRE 1979, N. 42, E 24 DICEMBRE 1981, N. 49

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 gennaio 1998 n. 1 Sito esterno

Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, lett. a), in sede di prima applicazione, mediante l'autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge regionale "Finanziaria 1995" sul Cap. 27000 della parte spesa del Bilancio di previsione 1995, prevista ai sensi delle precedenti Leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49, successivamente mediante apposite autorizzazioni di spesa disposte a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche;
b) per i progetti di cui all'art. 1 lett. b), mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio e della legge di variazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

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