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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 6
Delega alla riscossione
1. Al fine di semplificare l'adempimento dell'obbligo tributario da parte dei soggetti obbligati, nonché di agevolare le Università nell'attività di verifica del versamento della tassa ai sensi dell'art. 5, la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può essere delegata alle Università.
2. L'attivazione della delega di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della delega stessa sono demandate ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e le singole Università.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve comunque prevedere:
a) il trasferimento delle somme di cui al comma 4 entro i l mese successivo a quello di riscossione;
b) entità dell'eventuale rimborso delle spese per le funzioni delegate, in rapporto agli effettivi costi sostenuti ed al numero di riscossioni effettuate;
c) i termini e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.
4. Ogni Università trasferisce le somme versate ai sensi del comma 2 dell'art. 4 all'ente, di seguito denominato "Ente", che, ai sensi della legislazione regionale, gestisce gli interventi per il diritto allo studio universitario.

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