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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 17
Contributi per la fusione di Comuni
1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con Comuni di popolazione superiore, la Regione eroga un contributo straordinario iniziale e, per i dieci anni successivi alla fusione, contributi annuali stabiliti in base ai criteri indicati nel programma di riordino territoriale.
2. La legge regionale che istituisce un Comune risultante dalla fusione di uno o più Comuni può disporre che una percentuale dei contributi annuali venga trasferita con vincolo di destinazione a spese riguardanti esclusivamente il territorio e l'esercizio di funzioni e servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi.
3. La fusione costituisce titolo di priorità ai fini del riparto dei finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei Comuni.
4. Non hanno titolo ad accedere ai contributi decennali per la fusione i Comuni che abbiano già beneficiato di quelli previsti per l'Unione, salvi restando gli opportuni adeguamenti affinché sia loro in ogni caso assicurata una contribuzione di durata complessivamente decennale.
5. Sono in ogni caso fatti salvi i contributi straordinari statali di cui all'art. 11 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
6. Nelle ipotesi in cui la fusione riguardi tutti i Comuni già aggregati in Comunità montane, la legge regionale cura che al Comune risultante dalla fusione siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità medesima.

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