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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale, in materia di circoscrizioni comunali. Essa disciplina in particolare:
a) il procedimento per l'approvazione delle leggi regionali di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e di istituzione di nuovi Comuni;
b) le forme di consultazione delle popolazioni interessate;
c) il programma di riordino territoriale finalizzato in particolare alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla fusione di piccoli Comuni;
d) gli strumenti di incentivazione alle Unioni e alle fusioni di Comuni.
2. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni e delle popolazioni interessate e in collaborazione con gli enti locali medesimi, la revisione delle circoscrizioni comunali allo scopo di definire ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle funzioni amministrative e per una efficiente gestione dei servizi pubblici.
3. Nella prospettiva dell'aggregazione dei Comuni negli ambiti territoriali individuati dal programma di riordino territoriale, la Regione promuove altresì iniziative per favorire progetti di coordinamento, su scala sovracomunale, delle funzioni con particolare riferimento a quelle in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.
Art. 2
Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica
1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.
2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:
a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;
b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più Comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
c) la modifica delle denominazioni comunali.
Art. 3
Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica
1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia.
2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nè possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.
5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.
Art. 4
Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali
1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.
Art. 5
Area metropolitana
1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, sentiti i Comuni interessati.
2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO TERRITORIALE
Art. 6
Programma di riordino territoriale
1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle iniziative indicate dalle Comunità locali interessate.
2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione, delle Comunità montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalità attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla fusione o all'Unione intercomunale.
3. Il programma deve altresì indicare i casi in cui, in seguito alla prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di uno o più municipi.
4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:
a) i Comuni di minore consistenza demografica;
b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggia- ti;
c) nel caso di Unioni di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano trasferito la titolarità di funzioni e servizi di maggiore consistenza e rilevanza.
Art. 7
Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma
1. Al fine di consentire la partecipazione di Province, Comuni e Comunità montane alla elaborazione del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale, mediante apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce le linee ed i criteri di orientamento per la formulazione del programma ed individua i principali processi da attivare ed i criteri per la concessione dei contributi ed incentivi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, gli enti locali fanno pervenire eventuali osservazioni e proposte.
2. Valutate le proposte e le osservazioni pervenute, la Giunta regionale sottopone il programma all'approvazione del Consiglio regionale. Il programma approvato viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il programma è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalità indicate dal presente articolo. Ove richiesto dai Comuni interessati, la Giunta può, in ogni tempo, sottoporre al Consiglio regionale la proposta di modificazione o integrazione del programma con particolare riguardo alle ipotesi di Unioni comunali che siano state nel frattempo costituite.
4. La Giunta regionale, in seguito all'approvazione del programma, presenta al Consiglio i progetti di legge conseguenti all'approvazione del programma stesso.
Titolo III
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI
Art. 8
Iniziativa
1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:
a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto regionale;
b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale.
2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.
3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.
4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.
5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti.
6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei Comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.
7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.
Art. 9
Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare
1. In caso di iniziativa da parte degli elettori, il giudizio di ammissibilità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto attiene il contenuto della proposta e al rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'art. 33 dello Statuto, è anticipato al momento della presentazione, da parte dei promotori, delle prime cinquecento firme.
Art. 10
Pareri degli enti locali
1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.
3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti ed entro quindici giorni li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale che, ove sia necessario procedere alla consultazione delle popolazioni interessate ai sensi dell'art. 11, delibera l'indizione del referendum o, ricorrendone le condizioni, stabilisce che si proceda nelle forme previste dall'art. 11 comma 3.
Art. 11
Consultazione delle popolazioni interessate
1. Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate ai progetti di legge di modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale indice il referendum consultivo secondo quanto disposto negli articoli seguenti, ad eccezione dei casi previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133 secondo comma della Costituzione Sito esterno, per popolazione interessata si intende:
a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;
b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del Comune di origine;
c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.
3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.
4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.
5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate dalla presente legge.
Art. 12
Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
1. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale dispone il referendum definisce il testo della proposta di legge e il relativo quesito da sottoporre alla consultazione popolare, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.
2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.
4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;
b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.
5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Regione può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della L.R. 13 maggio 1980, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.
6. Il decreto di indizione del referendum consultivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, notificato al Commissario di Governo e al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali interessate, nonché ai Sindaci dei Comuni interessati.
7. Il Presidente della Regione deve dare notizia del decreto di indizione del referendum consultivo mediante manifesti da affiggersi, a cura dei Sindaci interessati, almeno trenta giorni prima della data fissata per la votazione; i manifesti devono indicare il giorno ed il luogo di convocazione e riportare per esteso il testo del quesito referendario.
8. La consegna dei certificati elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinate dall'art. 13 e seguenti della L.R. n. 34 del 1980 e successive modifiche e integrazioni.
9. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trova il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 15 comma terzo della L.R. n. 34 del 1980. Detto ufficio svolge le operazioni e adotta i provvedimenti di cui all'art. 18 della L.R. n. 34 del 1980.
10. Per quanto non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della L.R. n. 34 del 1980 e successive modifiche e integrazioni.
11. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Il Presidente della Regione, ricevuto il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.
Art. 13
Approvazione della legge e deliberazione definitiva
1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste all'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge sottoposto a referendum entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso.
3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 11 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.
Art. 14
Successione nei rapporti
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;
b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.
Titolo IV
STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI E PER LA FUSIONE DI COMUNI
Art. 15
Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale
1. La Regione, al fine di favorire i processi di unione e fusione di comuni, eroga ai Comuni che abbiano specificamente deliberato in merito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in vista dell'Unione o della fusione dei Comuni medesimi.
Art. 16
Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione
1. L'Unione di Comuni è un Ente pubblico locale, dotato di personalità giuridica, costituito fra due o più Comuni contermini appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo straordinario iniziale, nonché per i dieci anni successivi contributi annuali.
3. La quantificazione dei contributi destinati all'Unione di Comuni facenti parte di Comunità montane tiene conto di quelli ad essi già eventualmente resi o previsti ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1.
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino territoriale, la Giunta può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6 comma 4, alle Unioni che si costituiscano nel frattempo.
5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni già costituiti in Comunità montane, si applica la disciplina dettata dall'art. 8 della L.R. n. 1 del 1993. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni già costituiti in Comunità montane, la Comunità è contestualmente trasformata in Unione di Comuni.
6. L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi enti locali che la compongono. L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui partecipano altri enti.
7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni. Ai fini del riparto di tali benefici, l'Unione costituisce titolo di priorità.
8. Il controllo sulle Unioni è esercitato ai sensi dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, ed è disciplinato dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche.
Art. 17
Contributi per la fusione di Comuni
1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con Comuni di popolazione superiore, la Regione eroga un contributo straordinario iniziale e, per i dieci anni successivi alla fusione, contributi annuali stabiliti in base ai criteri indicati nel programma di riordino territoriale.
2. La legge regionale che istituisce un Comune risultante dalla fusione di uno o più Comuni può disporre che una percentuale dei contributi annuali venga trasferita con vincolo di destinazione a spese riguardanti esclusivamente il territorio e l'esercizio di funzioni e servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi.
3. La fusione costituisce titolo di priorità ai fini del riparto dei finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei Comuni.
4. Non hanno titolo ad accedere ai contributi decennali per la fusione i Comuni che abbiano già beneficiato di quelli previsti per l'Unione, salvi restando gli opportuni adeguamenti affinché sia loro in ogni caso assicurata una contribuzione di durata complessivamente decennale.
5. Sono in ogni caso fatti salvi i contributi straordinari statali di cui all'art. 11 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
6. Nelle ipotesi in cui la fusione riguardi tutti i Comuni già aggregati in Comunità montane, la legge regionale cura che al Comune risultante dalla fusione siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità medesima.
Art. 18
Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie
1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o aggregazione di due o più Comuni prevede che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare può prevedere, nei territori delle comunità di origine, l'istituzione dei municipi di cui all'art. 12 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, ai quali i Comuni potranno delegare l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal Consiglio regionale.
2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue l'istituzione di municipi, e devono precisarne la delimitazione territoriale.
3. La legge istitutiva deve prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai municipi.
Titolo V
NORME FINANZIARIE E INTERPRETATIVE
Art. 19
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11 comma primo della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a L.1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86350 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 20
Norme interpretative
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:
a) per numero di abitanti di un Comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;
b) per numero di elettori di un Comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.
2. Ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo.
Art. 21
Abrogazioni
1. Il comma 5 dell'art. 8, la lett. d) del comma 2 dell'art. 30, e l'intero art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993 n. 1 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 luglio 1994 ANTONIO LA FORGIA

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