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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 3
Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio é ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.
5. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, é da considerare nulla e quindi sanzionabile in quanto omessa, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.
6. La Giunta regionale con apposita deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.

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