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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato05/10/2015
4. Testo Coordinato21/12/2012
5. Testo Coordinato20/12/2006
6. Testo Coordinato20/12/2006
7. Testo Coordinato15/04/2004
8. Testo Coordinato23/12/2003
9. Testo Coordinato15/11/2001
10. Testo Originale23/08/1996

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 13 bis
Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta
1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio sul Bollettino ufficiale telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.
3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.
4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.
5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni dalla ricezione.
6. La Regione, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.
7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.
8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

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