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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - FINALITA'
Espandere area tit1 Titolo II - RACCOLTA DEI FUNGHI
Espandere area tit1 Titolo III - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Espandere area tit1 Titolo IV - VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO
Espandere area tit1 Titolo V - NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE
Espandere area tit1 Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, disciplina con la presente legge la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane.
Titolo II
RACCOLTA DEI FUNGHI
Capo I
Principi generali
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo si intendono:
a) per "Enti competenti", gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;
b) per "raccolta", quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili;
c) per "territorio montano", quello compreso nelle Comunità montane istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle Comunità montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva.
4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi e ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientalistiche, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.
Capo II
Autorizzazione e limiti alla raccolta
Art. 4
Autorizzazione alla raccolta
1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici é consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione é valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
a) giornaliero;
b) settimanale;
c) mensile;
d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.
8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.
Art. 5
Limiti alla raccolta
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.
3. E' vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta é altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.
Art. 6
Modalità della raccolta
1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. E' vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. E' vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
Art. 7
Raccolta nelle aree protette
1. La raccolta é vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come " Zona A - Zona di protezione integrale " dei parchi regionali.
2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
4. La raccolta é altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
Art. 8
Divieti alla raccolta
1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:
a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.
Capo III
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 9
Raccolta nei territori montani
1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:
a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.
2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico.
3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunalie, comunelli e altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1.
5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
Art. 10
Agevolazioni
1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonchè i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
Art. 11
Raccolta a fini economici
1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni nè quantitative nè temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1.
2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorchè inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni nè temporali nè quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
4. Non é ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate é sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2.
Art. 12
Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche
1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.
Capo IV
Sanzioni
Art. 13
Fattispecie sanzionatorie
1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da Lire 50.000 a Lire 300.000, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da Lire 10.000 a Lire 60.000, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
c) mancato porto dell'autorizzazione: da Lire 5.000 a Lire 30.000 purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Lire 100.000 a Lire 600.000, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da Lire 10.000 a Lire 60.000;
f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da Lire 25.000 a Lire 150.000;
h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da Lire 10.000 a Lire 60.000.
2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000.
3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 300.000.
5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Lire 600.000 a Lire 1.200.000.
Art. 14
Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito é stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;
b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6;
c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Titolo III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Capo I
Lavorazione e vendita dei funghi
Art. 15
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della Legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno o della Legge 28 marzo 1991, n. 112 Sito esterno limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal DM 4 agosto 1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.
2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda-USL alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
Art. 16
Vendita di funghi freschi coltivati
1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.
Art. 17
Certificazione sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 Sito esterno, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende-USL, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
2. La certificazione onerosa deve indicare:
a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) la firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.
5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato l'allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.
Art. 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. La vendita di funghi secchi di cui all'art. 5 del dPR 376/'95 Sito esterno, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo dPR e di funghi porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge 426/71 Sito esterno o della Legge 112/91 Sito esterno, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal DM 4 agosto 1988, n. 375.
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 15 della presente legge.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 5 del dPR n. 376/1995 Sito esterno ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'art. 6 del citato dPR.
Art. 19
Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati
1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 Sito esterno, devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 del dPR 376/'95 Sito esterno e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del dPR 376/'95 Sito esterno.
Capo II
Sanzioni
Art. 20
Sanzioni
1. La violazione delle norme di cui al presente titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del dPR n. 376/1995 Sito esterno è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.
Titolo IV
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO
Art. 21
Vigilanza
1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonchè alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza é altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.
Art. 22
Compiti di prevenzione e controllo
1. Le Aziende USL, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda USL istituisce l'Ispettorato micologico. Le Aziende USL di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.
2. Le Aziende USL sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende USL individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.
3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.
4. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.
5. Le Aziende USL possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.
Titolo V
NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE
Art. 23
Attività educative e promozionali
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.
Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati la lett. a) del primo comma e l'intero secondo comma dell'articolo 10 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 aprile 1996 PIER LUIGI BERSANI

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