LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29
NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI
BOLLETTINO UFICCIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 4
Destinatari
1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.