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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Art. 5
Ambiti di intervento
1. Il servizio di aiuto personale, che comprende anche l'interpretariato per i non udenti, è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti:
a) mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente;
b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva;
c) accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza;
d) vita di relazione e rapporti interpersonali;
e) ricreazione, cultura, sport e turismo;
f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro.

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