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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Titolo III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA
Art. 8
Finalità e destinatari
1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.
3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.
Art. 9

(sostituito comma 1 da art. 60 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Acquisto e adattamento di veicoli privati
1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili.
2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile.
4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno.
Art. 10
Interventi per la permanenza nella propria abitazione
1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:
a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 Sito esterno, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989 Sito esterno.
Art. 10 bis
Cani di accompagnamento dei disabili
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dei cani di accompagnamento dei disabili quale forma di ausilio, sostegno e supporto alle persone con disabilità, accertata ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).
2. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), e dalla normativa nazionale che disciplina l'addestramento e l'utilizzo dei cani guida per ciechi.
Art. 10 ter
Progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili
1. La Regione, anche d'intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, promuove studi, ricerche e progetti relativi all'addestramento e all'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis, comma 1, la Regione collabora, anche mediante la stipula di convenzioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), che operano nei settori dell'addestramento e dell'assegnazione dei cani di accompagnamento dei disabili, nel rispetto di quanto previsto dall'atto della Giunta di cui al comma 4.
3. Per la realizzazione di progetti e corsi per l'addestramento e l'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili, la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 2, iscritte nei rispettivi registri regionali.
4. Entro il 31 ottobre 2014 la Giunta, nel rispetto della normativa vigente, con proprio atto definisce le modalità minime per l'addestramento dei cani di accompagnamento dei disabili, le modalità di assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell'animale nonché i relativi controlli.
Art. 10 quater
Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi del trasporto pubblico regionale e locale
1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere gratuitamente su ogni mezzo del trasporto pubblico regionale e locale.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento sui mezzi di cui al comma 1, sono tenute ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza sul mezzo di trasporto nonché ad esibire, su richiesta del conducente o degli agenti accertatori, la documentazione identificativa dell'animale prescritta dalla normativa vigente e la certificazione che l'animale abbia ricevuto la formazione e l'addestramento specifico per l'accompagnamento ai disabili, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 ter; sono tenute, altresì, ad utilizzare la museruola e il guinzaglio ove richiesto esplicitamente dal conducente, dagli agenti accertatori o dai passeggeri.
3. Il regolamento di servizio di cui all'articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), può definire, nel rispetto della normativa vigente, specifiche condizioni di trasporto dei cani di accompagnamento dei disabili.
4. Entro il 31 ottobre 2014, la Carta dei servizi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 definisce la procedura di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo nonché l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto alla persona disabile. In ogni caso, l'indennizzo non può essere inferiore ad euro 500,00.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione della qualità del servizio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 10 quinquies
Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili nelle strutture e nei luoghi pubblici e negli esercizi aperti al pubblico
1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere ai luoghi pubblici nonché alle strutture pubbliche e ad esse equiparate presenti sul territorio regionale, fermo restando quanto previsto per l'accesso alle strutture ospedaliere dall'art. 4 ter della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale).
2. I cani di accompagnamento di cui al comma 1 possono accedere, altresì, agli esercizi commerciali e aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
3. Le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento nei luoghi di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 quater.
4. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscono od ostacolano l'accesso alle persone disabili accompagnate dal cane di accompagnamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00. L'individuazione dei soggetti competenti ad accertare e contestare le violazioni è demandata ai Comuni.

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