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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997

Art. 16
Attività di sensibilizzazione e informazione
1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
b) certificazione di sistemi di qualità.
2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:
a) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi e con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per promuovere iniziative comuni;
b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.
3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.

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